Sono entrate oggi in vigore le nuove norme che regolano la Agenzia delle Entrate. Equitalia non esiste più e l’attività di riscossione che svolgeva è stata affidata all’Agenzia delle Entrate con privilegi superiori a quelli vantati dal soppresso ente di riscossione tributi. Il nuovo addetto alla riscossione, appunto l’Agenzia delle Entrate, potrà infatti intervenire direttamente sul conto corrente degli evasori congelandone i movimenti senza più dover chiedere tale disposizione ad un giudice. Si salta quindi la Giustizia garantita dalla Magistratura, potere indipendente in questo Paese, e si procede d’ufficio con delega del potere legislativo alla disposizione ed al prelievo dei beni personali del debitore. Un’arma nelle mani del nuovo ente di riscossione che promette un notevole recupero dei debiti verso la pubblica amministrazione, ma che garantisce anche il fallimento di un notevole numero di piccole imprese e quindi anche una grave emorragia futura del gettito fiscale. Una impresa chiusa è una impresa in meno che offre occupazione e paga le tasse.
Congelare un conto corrente significa impedire ad una impresa di continuare i rapporti con i propri fornitori, magari più tolleranti sui tempi di pagamento, e di continuare a produrre. L’Agenzia delle Entrate in questo modo acquisisce precedenza assoluta sui debiti del contribuente e fino a quando non avrà ricevuto il saldo della cartella contestata non permetterà all’impresa di pagare l’energia elettrica, i fornitori o anche solo i dipendenti perché non potrà disporre del proprio conto corrente e del denaro che vi transita. Rischio di non poco conto per l’economia italiana. La semplificazione elettorale di tale vantaggio per “Agenzia delle Entrate – Riscossione” viene spiegata con l’introduzione dell’art. 72 bis nel Dpr 602/1973 mediante Decreto-legge 203/2005 che autorizzava l’ente a prelevare un quinto dello stipendio o il pagamento della pigione di inquilini del debitore direttamente e senza la preventiva autorizzazione di un giudice. Ma per la nuova “Riscossione” la facoltà si estende al conto corrente ed al congelamento dello stesso e delle risorse che vi dovrebbero confluire fino al saldo del debito. Per scampare il disastro, bisogna formulare richiesta di rateizzazione del debito entro e non oltre i 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento per poter nuovamente disporre del conto corrente solo dopo che viene pagato la prima delle concordate rate.