di Maria Carmela Fiumanò
Con 201 sì, 38 no e 6 astenuti, l’Aula del Senato ha approvato in via definitiva la riforma della legittima difesa, uno dei provvedimenti bandiera della Lega, contenuto nel contratto di Governo siglato con M5s. Nonostante i maldipancia che alla Camera si erano espressi tra i pentastellati nel voto del 6 marzo scorso, il testo a Palazzo Madama ha incassato l’ok finale e ora sarà legge. La difesa sarà d’ora in poi “sempre” legittima.
Il testo si compone di 9 articoli, i quali, oltre ad apportare modifiche in materia di legittima difesa domiciliare e di eccesso colposo, intervengono su alcuni reati contro il patrimonio (furto in abitazione e rapina) e sul delitto di violazione di domicilio. Ecco le nuove norme.
Le modifiche in materia di legittima difesa
L’articolo 1 modifica l’articolo 52 del Codice Penale precisando che nei casi di legittima difesa domiciliare si considera “sempre” sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’offesa. Si considera “sempre in stato di legittima difesa” chi, all’interno del domicilio e nei luoghi ad esso equiparati, respinge l’intrusione da parte di una o più persone “posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica”. Al domicilio è equiparato ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Cambia l’eccesso colposo: non punibile chi in stato di grave turbamento
L’articolo 2 interviene sull’articolo 55 del Codice penale, quello sull’eccesso colposo: si esclude, nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità.
Sospensione pena solo se il danno è risarcito
L’articolo 3 del disegno di legge, modificando l’articolo 165 c.p., prevede che nei casi di condanna per furto in appartamento la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.
Per violazione di domicilio, furto e rapina pene inasprite
Nell’articolo 4 gli inasprimenti sanzionatori sul reato di violazione di domicilio: è elevata da sei mesi a un anno nel minimo e da tre a quattro anni nel massimo la pena detentiva. Analogo inasprimento sanzionatorio è previsto con riguardo all’ipotesi aggravata che ricorre quando la violazione di domicilio è commessa con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato. Tale ipotesi è attualmente sanzionata con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
Il disegno di legge interviene sia sul minimo che sul massimo edittale, sanzionando tale ipotesi con la pena detentiva da due a sei anni. L’articolo 5 interviene sulla disciplina del reato di furto in abitazione e furto con strappo. Nel primo caso il fatto tipico consiste nel compiere l’azione furtiva “mediante introduzione in un edificio o in un altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa”. La seconda autonoma figura criminosa consiste nello “strappare la cosa di mano o di dosso alla persona”.
Viene innalzata a quattro anni la pena massima di carcere per la violazione di domicilio. Quanto al furto in abitazione e scippo, si arriva fino a un massimo di sei e sette anni di carcere. Vengono inasprite anche le sanzioni con un massimo di 2.500 euro (attualmente sono 2.000 euro). L’articolo 6 interviene sul reato di rapina. La pena della reclusione è elevata da 4 a 5 anni nel minimo, mentre resta fermo il massimo fissato a 10 anni. Per le ipotesi aggravate si prevede un analogo inasprimento sanzionatorio. In particolare per la rapina aggravata la pena della reclusione è elevata nel minimo da 5 a 6 anni (il massimo resta fissato a 20 anni) e la pena pecuniaria è rideterminata in “da 2.000-4.000 euro” (a legislazione vigente da 1.290 a 3.098 euro). Per le ipotesi pluriaggravate la pena della reclusione è elevata nel minimo da 6 a 7 anni (il massimo resta fissato a 20 anni) e la pena pecuniaria è rideterminata in “da 2.500-4.000 euro” (a legislazione vigente da 1.538 a 3.098 euro).
Esclusa la responsabilità civile per legittima difesa
L’articolo 7 interviene sulla disciplina “civilistica” della legittima difesa e dell’eccesso colposo: chi si e’ legittimamente difeso non e’ responsabile civilmente. In pratica, l’autore del fatto, se assolto in sede penale, non dovrà essere, in nessun caso, obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto. Nei casi di eccesso colposo al danneggiato è riconosciuto invece il diritto ad una indennità. Tale indennità dovrà essere calcolata dal giudice con equo apprezzamento tenendo conto “della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato”.
Patrocinio gratuito
L’articolo 8 estende le norme sul gratuito patrocinio (criteri e modalità di liquidazione dei compensi e delle spese per la difesa) a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l’archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo. É comunque fatto salvo il diritto dello Stato di ripetere le spese anticipate, qualora a seguito di riapertura delle indagini o revoca del proscioglimento, la persona sia poi condannata in via definitiva.
Priorità nei processi
L’articolo 9, con una modifica al Codice di procedura penale, prevede che nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose verificatesi in caso di legittima difesa.
Maria Carmela Fiumanò – Agenzia DIRE