di Mauro Seminara
Il decreto sicurezza bis, frettolosamente annunciato il giorno in cui la nave Sea Watch 3 si apprestava ad entrare in acque territoriali a Lampedusa, è stato riscritto dopo il Consiglio dei ministri in cui il premier ha riferito le intenzioni del presidente della Repubblica. Dalla prima versione, grossolanamente redatta e poi rifinita per il Cdm, sono state eliminate le sanzioni pecuniarie per ogni “straniero trasportato” dalle navi che non si attengono alle consegne dell’autorità SAR competente. Un chiaro attacco alle Ong, prime nella fila di navi che non accettano di restituire ai libici, nel porto non sicuro nordafricano, le persone che da quella sponda del Mediterraneo erano fuggite. Il “decreto sicurezza bis” era stato rinviato, insieme al “decreto famiglia” del M5S, a dopo le elezioni europee e neanche finito lo spoglio delle schede elettorali c’era già la nuova e “definitiva” versione che Matteo Salvini – forte del 35% raccolto domenica – intende mettere sul tavolo. Il documento, già chiuso lunedì, non cambia di nulla l’impianto delle versioni precedenti e mantiene il presupposto di urgenza enunciato in premessa ma nei fatti non riscontrabile.
“Questo è il primo problema, non ci sono i presupposti di necessità e urgenza”, spiega il giudice Domenico Gallo intervistato oggi da Mediterraneo Cronaca. Magistrato, costituzionalista e coordinatore del Comitato esecutivo di Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, Domenico Gallo spiega che “per quanto la politica italiana abbia sempre un po’ glissato su questo aspetto, il decreto deve comunque essere emanato dal capo dello Stato che deve verificare se ci sono i presupposti di necessità e urgenza”. In alcuni casi, ricorda il magistrato, è successo che il presidente della Repubblica abbia rispedito al mittente un decreto legge con la raccomandazione di riproporlo sotto più idonea forma di disegno di legge. L’ultimo, in ordine di tempo, era stato Giorgio Napolitano. Il documento di Matteo Salvini propone in effetti unica contingente urgenza quella delle Universiadi di Napoli con la necessità di aumentare la dotazione di sicurezza con unità extra delle forze dell’ordine e delle Forze Armate. Circostanza per la quale può proporre un decreto ad hoc senza incorrere in un incostituzionale “sicurezza bis”. “Quindi – spiega Domenico Gallo – la cosa migliore è che il presidente, verificato che non ci sono necessità e urgenza, visto che l’immigrazione è finita e non ci sono problemi di ordine pubblico, salvo la recrudescenza dei reati d’odio per i quali il decreto sicurezza non provvede con nessun rimedio, consideri di consigliare al Governo di non presentarlo, quindi non emanarlo per mancanza di presupposti”.
L’articolo 13 del decreto sicurezza bis prevede che “il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime” per i soggetti riconosciuti come potenzialmente pericolosi o pregiudicati. Una prerogativa, quella che con il caso delle citate Universiadi di Napoli viene adesso attribuita al questore, notoriamente del Prefetto che di concerto con le Questure disponeva o revocava autorizzazioni per manifestazioni, cortei, sit-in e quant’altro. “In effetti qua c’è una rottura dell’equilibrio fra i vari poteri dello Stato, e non è una cosa apprezzabile”, commenta Domenico Gallo che alle attribuzioni di poteri tra Questure e Prefetture aggancia il sovvertimento delle disposizioni internazionali: “Queste nuove disposizioni sulla possibilità di sequestro delle navi, ad esempio, sono disposizioni che mirano ad impedire il salvataggio in mare, che è un obbligo internazionale, dell’Italia, a cui non ci possiamo sottrarre e che la politica non può revocare. Perché viene da una fonte superiore, che è una fonte internazionale oppure direttamente dalla Costituzione.”
Al magistrato, esperto e protettore della Costituzione italiana, abbiamo quindi formulato ancora qualche domanda. Una tra queste riguarda la pregiudiziale valutazione di “pericolo” delle navi con migranti a bordo con ipotesi di chiusura del mare territoriale, se può costituire una lesione al principio di uguaglianza. La risposta del giudice è stata tranchant: “Si, è una lesione al principio di uguaglianza ma anche una lesione ai doveri di soccorso che nascono da convenzioni internazionali e dal codice della navigazione italiana. Possiamo dire che è una norma ancillare al reato di omissione di soccorso; ragion per cui non dovrebbe essere considerata costituzionalmente ammissibile.” Per meglio comprendere, e far comprendere, abbiamo chiesto al giudice se quindi tale valutazione non lede accordi internazionali sul libero transito nel tratto di mare interessato dal transito, soprattutto se rivolto a unità che hanno eseguito un soccorso, e la risposta è stata ancor più sentenza: “Non è accettabile. Se ci sono delle persone che possono essere implicate in fatti criminosi, solo l’autorità giudiziaria lo può accertare. Comunque, non si può impedire a chiunque di presentare la domanda di asilo né si possono respingere queste persone in altri posti perché vale il principio di non-refoulement, che è il principio del diritto internazionale generale a cui l’Italia deve conformarsi e si conforma in base all’articolo 10 della Costituzione.”
Tra gli articoli del cosiddetto decreto sicurezza bis è rimasto quello sul finanziamento degli agenti stranieri infiltrati per indagini sul favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’idea, così da titolo, è che si possa indagare sui trafficanti libici per sgominare la rete di aguzzini nordafricani e che per questo il ministro intenda impiegare tre milioni di euro, ma le finalità sono ben diverse. L’articolo 4, comma 1, recita così: “Al fine di implementare l’utilizzo dello strumento investigativo delle operazioni sotto copertura di cui all’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, anche con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, per la copertura degli oneri conseguenti al concorso di operatori di polizia di Stati con i quali siano stati stipulati appositi accordi per il loro impiego sul territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dell’interno è stanziata la somma di 500.000 euro per l’anno 2019, 1.000.000 di euro per l’anno 2020 e 1.500.000 euro per l’anno 2021, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all’entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all’erario.” Il ministro Salvini quindi intende infiltrare agenti stranieri tra i migranti o sulle Ong per “sgominare” la rete di “vicescafisti”, e per questo impiega 3 milioni di euro “affluiti all’entrata del bilancio dello Stato” invece di impiegarne magari anche 6 di milioni di euro, ma per l’arresto di noti mafiosi latitanti che si trovano in cima alla lista dei ricercati di tutto il mondo.