di Fulvio Vassallo Paleologo
La comparazione dei dati sui richiedenti asilo e sul sistema di accoglienza forniti dal Ministero dell’Interno dimostrano come, a distanza di un anno dalla approvazione del decreto-legge “sicurezza” n.113 del 2018 poi convertito nella legge n.132 dello stesso anno, seguito da una circolare del Ministero dell’interno a firma del prefetto Piantedosi, capo di Gabinetto del ministro, sia drasticamente calato il numero dei riconoscimenti di uno status di protezione mentre, di converso, è aumentato il numero di persone che si ritrovano sul territorio senza prospettive di vita e prive di una qualsiasi forma di accoglienza. La circolare forniva già allora una interpretazione fuorviante della “protezione umanitaria”, come era prevista fino al 4 ottobre 2018 dal Testo Unico 286 del 1998 (art. 5 comma 6), sulla base di dati orientati soltanto a dimostrare che “non si è rilevata un adeguato strumento di integrazione“, e che avrebbe anzi moltiplicato i casi di “marginalità sociale”. Tale “marginalità sociale” è derivata semmai dal mancato sostegno alle misure di integrazione previste dal sistema SPRAR, che è rimasto sottodimensionato, e privo di sbocchi lavorativi, non certo per colpa delle persone che vi erano ospitate o vi lavoravano, salvo pochi casi di violazioni accertate, sempre in numero inferiore alle denunce che le associazioni avevano presentato nel corso degli anni. Così come appariva del tutto privo di argomentazioni giustificative il rilievo che tale situazione avrebbe portato i titolari di protezione umanitaria verso “circuiti criminali”. Verso i quali sono invece respinti proprio per il mancato riconoscimento di uno status legale di soggiorno. Le rilevazioni statistiche, in campo penale dimostrano da tempo la bassissima “propensione a delinquere” dei titolari di status di protezione internazionale o umanitaria.
Secondo i dati diffusi dal Viminale in un dossier allegato alla circolare del 18 dicembre 2018, sarebbero state almeno 140.000 le persone accolte nei diversi sistemi di accoglienza e alla fine dello scorso anno restavano in trattazione circa 110.000 domande di asilo. Un anno dopo, alla fine del 2019, si stima che all’interno del sistema di accoglienza italiano non rimangano più di 95.000 persone, e che solo una minima parte delle persone che ne sono uscite hanno ottenuto un regolare permesso di soggiorno. Nel 2018, come ricordava il Sole 24 Ore “se si guarda ai dati di novembre la percentuale di domande respinte è stata dell’80% (a fronte del 7% di domande di asilo accolte e dell’8% di protezioni sussidiarie concesse) rispetto al 75% di ottobre, al 72% di settembre e al 59% di agosto”, e anche quest’anno tale situazione negativa sembra confermata. In realtà la crescita più rilevante dei dinieghi aveva anticipato la “abrogazione” della protezione umanitaria, e derivava dall’atto di indirizzo rivolto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini alle Commissioni territoriali ed alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, con la circolare del 4 luglio 2018. Infatti, negli ultimi mesi di quest’anno, la percentuale di domande di protezione internazionale respinte dalle Commissioni territoriali ha mantenuto la media dell’ 80%, con punte che in alcuni casi hanno raggiunto anche il 90%, come si era già verificato nell’anno precedente.
Secondo altre più recenti rilevazioni, come il report “Senza (S)campo” a cura del Naga, con i contributi di Sergio Bontempelli ed Enrico Gargiulo, la percentuale dei dinieghi di protezione, nel periodo tra il mese di giugno dello scorso anno ed il mese di giugno del 2019 si aggira attorno al 75 per cento, e si può parlare di smantellamento del sistema di accoglienza. In ogni caso è difficile dare conto della eterogeneità dei giudizi delle diverse Commissioni, malgrado l’attività “regolatrice” della Commissione nazionale per il diritto di asilo e gli indirizzi provenienti dal ministero dell’interno. Le conseguenze dei ritardi e dei dinieghi sono sempre più evidenti. Già nel maggio di quest’anno un rapporto di OXFAM descriveva la “demolizione del sistema di accoglienza diffusa”, conseguenza del decreto sicurezza n.113/2018, poi convertito nella legge n.132 dello stesso anno. Né si rilevano segni di discontinuità con il nuovo governo. È stato adesso pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.284 del 04-12-2019 il Decreto ministeriale del 18 novembre 2019 contenente “Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi)”. Le prospettive di uscita dal sistema di accoglienza, che si profilano per i titolari di protezione umanitaria e per i richiedenti asilo denegati, che hanno proposto un ricorso giurisdizionale, sono sempre più preoccupanti.
Dalla regolarità temporanea all’irregolarità permanente
Le stime sulle percentuali dei dinieghi riguardano mediamente persone che sono arrivate nel corso del 2017 e nel 2018. Se si guarda alla nazionalità delle persone che ricevono i dinieghi, e se si ricordano le condizioni fisiche e psichiche nelle quali queste persone sono arrivate da quando nell’estate del 2017 si è cominciato a dare attuazione agli accordi con il governo Serraj e la guardia costiera libica, questi risultati sono la conferma di quanto si sia tradito il forte richiamo della Costituzione (art. 10) all’esigenza di dare protezione e di riconoscere il diritto di asilo. Un’esigenza che, anche secondo le più recenti sentenze della Corte di cassazione, veniva soddisfatta proprio dall’istituto della protezione umanitaria.
Una situazione particolarmente grave, con gravi ricadute sul territorio, che sembra sfuggire all’attenzione di una opinione pubblica ormai abituata a convivere con la costruzione quotidiana del nemico, una situazione che si complica giorno dopo giorno, anche per il numero crescente di richiedenti asilo che vengano trasferiti da altri paesi europei verso l’Italia in applicazione del Regolamento Dublino, che l’Unione Europea non è ancora riuscita a modificare. Sono più numerose le persone che vengono riportate in Italia da altri paesi europei per effetto del Regolamento Dublino, di quanti vengono ancora soccorsi in mare, poco più di diecimila persone nel corso del 2019.
Chi viene riportato in Italia, perché qui è stato registrato dopo lo sbarco, deve ricominciare da capo il complesso iter per il riconoscimento di uno status di protezione e non ha accesso al residuo sistema di accoglienza dei cosiddetti SPRAR- SIPROIMI (progetti gestiti dai comuni) finendo della maggior parte dei casi nei centri di accoglienza straordinaria gestiti dalle prefetture in convenzione con i privati, se non direttamente sulla strada. Come osserva Anna Brambilla, la sorte dei “cosiddetti dublinati potrebbe peraltro peggiorare per effetto della riforma del sistema di accoglienza posto che gli stessi, in quanto richiedenti protezione internazionale, non potranno più avere accesso alle strutture del cosiddetti Siproimi (questa la nuova denominazione dello Sprar) ma solo ai centri di prima accoglienza e ai centri di accoglienza straordinari. In particolare, secondo quanto previsto dalla circolare del 14 gennaio 2019 del Ministero dell’Interno relativa ai profili applicativi del dl 113/2018 se il ‘dublinante’ aveva già presentato domanda di asilo in Italia, al momento del rientro, la Prefettura sede dell’aeroporto di arrivo, su indicazione dell’Unità Dublino Centrale, avrà cura di agevolarne il trasferimento presso la provincia ove era stata presentata la domanda. Nel caso in cui, invece, il ‘dublinante’ non avesse già formalizzato la domanda in Italia prima di lasciare il nostro Paese, l’accoglienza deve essere disposta in uno dei centri della regione ove ha sede l’aeroporto internazionale di arrivo, secondo i criteri già concordati in sede di tavolo di coordinamento regionale”.
L’effetto contrario della politica dei rimpatri
Per effetto della legge n.132 del 2018 (decreto Salvini) il sistema SPRAR (Servizio protezione richiedenti asilo e rifugiati) ha cambiato denominazione e si chiama adesso SIPROIMI (Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati ), come diretta conseguenza dell’abolizione della protezione umanitaria e di una contrazione degli sbarchi che il ministero prevede possa protrarsi anche nei prossimi mesi, forse sulla base degli accordi bilaterali che i precedenti governi hanno concluso con i principali paesi di origine e transito. Non si vede con quale cinismo si possa continuare a puntare tutto sulla politica della negazione del diritto di asilo e sulla enfatizzazione dei rimpatri con accompagnamento forzato, sui quali adesso dovrebbe intervenire anche il sostegno dell’Agenzia europea Frontex. Nella Circolare del 18 dicembre 2018 (con un correlato Dossier informativo pieno di errori) diramata dal Ministero dell’Interno ai prefetti ed ai questori per le prime fasi di applicazione della legge 132 si leggeva che “..la nuova linea operativa di governo” sull’immigrazione sarebbe quella di “..riportare, nel medio periodo, l’intero sistema nazionale a una gestione ordinata e sostenibile basata su canali legali d’ingresso e sul rimpatrio degli immigrati in condizioni di soggiorno irregolare, esposti al rischio di marginalità sociale e di coinvolgimento in attività illegali”.
Perplessità al riguardo erano state espresse anche dall’UNHCR, nella fase di conversione del decreto, ma non erano state prese in considerazione, e sono trascurate anche dalle circolari attuative. Sembra che si diano per scontati rimpatri di massa che i paesi di origine stanno continuando a rifiutare, anche quelli che hanno concluso con l’Italia accordi di riammissione. A distanza di un anno si può vedere soltanto che è aumentata la dispersione dei migranti che sono caduti in una condizione di irregolarità, ma non ci sono stati significativi aumenti, nel numero, fortunatamente assai esiguo, di misure di allontanamento forzato (respingimenti o espulsioni) effettivamente eseguite. Si dovranno verificare adesso le conseguenze dell’adozione dei decreti attuativi del decreto sicurezza 113/2018 ( legge n. 132/2018) che il nuovo governo ha adottato, in continuità con quello precedente, istituendo una “lista di paesi terzi sicuri” ed introducendo una “procedura accelerata per l’esame delle domande di asilo in frontiera”.
Le conseguenze nei Tribunali
Come si è detto, la cancellazione dell’istituto della protezione umanitaria ha comportato un forte aumento dei casi di mancato riconoscimento di uno status legale, con una percentuale di dinieghi adottati dalle Commissioni territoriali ormai attorno al 70-80% sul totale delle domande, ed ha avuto come conseguenza una impennata dei ricorsi giurisdizionali. Anche per l’abolizione del grado di appello, stabilita nel 2017, si registra un aumento esponenziale dei casi che arrivano all’esame della Corte di Cassazione. In una situazione di grande incertezza giuridica, complicata dalla questione della retroattività degli effetti del decreto sicurezza, un tema controverso sul quale le Sezioni unite della stessa Corte si sono pronunciate soltanto di recente. Sembra ormai pacifico comunque quanto già affermavano i giudici di Tribunale per i quali il decreto sicurezza non aveva effetto retroattivo per i casi che al 4 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto scurezza n.113/2018, pendeva domanda o erano già all’esame delle commissioni territoriali, o per i quali era stato presentato un ricorso, casi che andavano (ed andranno ancora in futuro) risolti proprio secondo quella normativa che il decreto “sicurezza” aveva inteso abrogare, dunque con il riconoscimento della protezione umanitaria, seppure con la diversa denominazione “casi speciali”.
Tuttavia, anche se la vigente normativa prevede che l’accoglienza si possa protrarre fino all’esito definitivo dei ricorsi giurisdizionali, la situazione di incertezza e di sostanziale negazione del diritto alla protezione che è derivata dal decreto legge “sicurezza” n.113/2018 ha avuto come effetto la dispersione sul territorio di numerosi richiedenti asilo e il passaggio di molte persone, prima regolarmente soggiornanti, ad una condizione di soggiorno irregolare se non di clandestinità. In molti casi non sono rimaste altre alternative se non la occupazione di un alloggio provvisorio, con la esposizione alle sanzioni sempre più gravi previste in questo caso dal decreto sicurezza. È aumentato in modo esponenziale lo sfruttamento lavorativo nelle campagne e nei cantieri, anche in danno di richiedenti asilo denegati, o riconosciuti, ma senza una valida prospettiva di integrazione, ed è aumentata la concentrazione alloggiativa attorno ai grandi centri di produzione agricola, in Sicilia, nel ragusano, in Puglia, in particolare, a Borgo Mezzanone, in Campania, attorno Castel Volturno, in Calabria, nella piana di Gioia Tauro. La negazione del diritto all’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo ha penalizzato i percorsi di inclusione ed i livelli di assistenza, e soltanto dopo un anno si stanno confermando con le sentenze dei giudici le applicazioni della legge in senso costituzionalmente orientato, anche se le norme in materia di iscrizione anagrafica introdotte con il “decreto legge sicurezza” rimangono contraddittorie rispetto alla legislazione vigente e tali da non fugare i dubbi di costituzionalità che ha suscitato in diversi punti il decreto “sicurezza” poi convertito nella legge n.132 del 2018.
Un regalo alla criminalità organizzata
Il “decreto sicurezza”113/2018, al comma 5 bis dell’art. 12, ha previsto una nuova denominazione del sistema di accoglienza già denominato SPRAR che adesso diventa SIPROIMI . È nella circolare ministeriale del 18 dicembre 2018 che si ritrovava poi la nuova denominazione del SIPROIMI e la conferma definitiva dello snaturamento del sistema di accoglienza italiano. Nella circolare, si chiariva che i cosiddetti “centri FAMI” e i cosiddetti CAS (Centri di accoglienza straordinaria) per minori dovevano essere progressivamente chiusi, assicurando il trasferimento nel SIPROIMI di tutti i MSNA (Minori Stranieri Non Accompagnati) ospiti di tali strutture. Secondo il Dossier informativo diffuso lo scorso anno dal Ministero dell’Interno, “sarà accolto nei centri SIPROIMI chi deve essere sottoposto a urgenti o indispensabili cure mediche, chi risulta vittima di tratta, di violenza domestica, di grave sfruttamento lavorativo, chi non può rientrare nel proprio Paese a causa di calamità o chi ha compiuto atti di particolare valore civile, oltre che i minori stranieri non accompagnati per i quali vengono riservati percorsi dedicati in ragione della loro condizione”. A distanza di un anno si registra invece un progressivo smantellamento dell’intero sistema di accoglienza diffusa, una situazione evidente che i dati del Ministero dell’Interno non possono smentire.
La riduzione delle risorse destinate al sistema di accoglienza e la riconfigurazione dei rapporti di appalto imposta dal Ministero dell’Interno con i nuovi capitolati con lo schema di Capitolato di appalto predisposto dal ministero dell’interno, ha significativamente peggiorato la situazione all’interno dei centri di accoglienza straordinaria (CAS), anche se il numero delle persone ospitate all’interno è progressivamente diminuito con la chiusura di molte strutture, in particolare di quelle che ospitavano i minori stranieri non accompagnati. La maggior parte dei quali raggiunta la maggiore età, quando dal Tribunale dei minori non veniva disposta la prosecuzione dell’ accoglienza, si è trovata di fronte a gravi problemi di sistemazione, con il rischio sempre più forte un diniego della richiesta di asilo. Si sono ridotte le possibilità di consulenza legale ed è stata eliminata la possibilità di assistenza psicologica, proprio in una fase nella quale aumentavano i casi di disagio psichico delle persone “ospiti” del sistema di accoglienza. Anche l’erogazione del cosiddetto “pocket money” continua a subire ritardi per i cronici ritardi nei pagamenti delle somme dovute alle strutture convenzionate.
La conformazione “per circolare prefettizia” dei centri di accoglienza risente di un impostazione nella quale i controlli prevalgono sulle misure di integrazione. In ogni caso, i gestori delle strutture di accoglienza sono adesso tenuti ad una verifica giornaliera della presenza degli ospiti, anche ai fini del’erogazione dei finanziamenti, ed i prefetti hanno fissato regole più rigide per gli orari di uscita dai centri, introducendo, come già è successo in alcune sedi, l’obbligo di rientro per le ore 20. Le strutture di accoglienza si stanno così trasformando in luoghi paragonabili ad un domicilio coatto, con un forte pregiudizio delle possibilità di lavoro di quanti vi vengono ospitati. Un passo ulteriore nella direzione di un confinamento forzato che deriva anche dalla ubicazione di molte di queste strutture in luoghi lontani dai centri abitati.
Diritti negati contro la Direttiva europea
L’articolo 7 della Direttiva europea 2013/33, con riferimento al luogo di residenza e alla libertà di circolazione dei richiedenti asilo dispone invece che questi possono circolare liberamente nel territorio dello Stato membro ospitante o nell’area loro assegnata. L’area assegnata non pregiudica la sfera inalienabile della vita privata e permette un campo d’azione sufficiente a garantire l’accesso a tutti i benefici della Direttiva. Non ci dovrebbero essere in altri termini situazioni logistiche o ambientali che risultino ostative rispetto all’esercizio del diritto al lavoro e dei diritti fondamentali come il diritto alla salute ed all’istruzione. La Direttiva prevede poi che le autorità possano stabilire un luogo di residenza per il richiedente, per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido ed il controllo efficace della domanda, stabilendo così in qualche modo che vi sia una prima valutazione del profilo di coloro che manifestano la volontà di chiedere asilo, anche prima che sia formalizzata la richiesta di protezione. La sorte dei migranti immessi nel sistema di accoglienza dopo i soccorsi in mare denota invece una condizione di abbandono, con particolare riferimento a quelli soccorsi da navi delle Organizzazioni non governative, come si è verificato nel centro di accoglienza “hotspot” di Messina, ubicato in una caserma fatiscente (Caserma Gasparro).
L’art. 17 della Direttiva europea 2013/33 prevede che i richiedenti abbiano accesso alle condizioni materiali d’accoglienza nel momento in cui manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale e che le condizioni materiali di accoglienza assicurino un’adeguata qualità di vita, anche con specifico riguardo a persone vulnerabili o in stato di trattenimento. Non si vede con quali strumenti oggi si possa garantire la realizzazione di queste finalità. Una situazione disastrosa dei centri di accoglienza in Italia che dovrebbe essere portata a conoscenza dei giudici europei che in altri paesi decidono sui ricorsi contro i provvedimenti di trasferimento Dublino verso l’Italia. Per non parlare del rischio di estensione della detenzione amministrativa in danno dei richiedenti asilo.
Migranti spinti verso l’irregolarità e la marginalità sociale
Si sta puntualmente realizzando quanto già previsto lo scorso anno. Alla fine del 2018 OXFAM aveva diffuso il report “I sommersi e i salvati della protezione umanitaria”, secondo cui oltre 12 mila migranti vulnerabili, in regola con il permesso di soggiorno, rischiavano di restare in strada nelle prime settimane del mese di dicembre dello scorso anno. La stima per i due anni successivi (2019 e 2020) era di circa 120 mila persone destinate a scivolare nell’irregolarità, tra permessi per motivi umanitari non rinnovati (circa 32.750), non rilasciati (27.300), e pratiche arretrate che saranno esaminate dalle Commissioni Territoriali secondo le nuove disposizioni di legge (70 mila). Questi numeri sono stati sostanzialmente confermati dai dati diffusi nel 2019 dal Ministero dell’Interno.
Sono aumentati i casi di allontanamento dal sistema di accoglienza per provvedimenti disposti dai prefetti sulla base della denuncia di comportamenti contrari agli obblighi di comportamento assunti dagli “ospiti”. Va controllata anche in questo caso l’applicazione della normativa interna alla luce del dettato delle Direttive europee. È necessario ricordare a tale riguardo che «l’obbligo istruttorio e motivazionale che grava sull’Amministrazione è tanto più pregnante laddove si consideri che l’esercizio del potere di revoca di cui si tratta va ad incidere su esigenze primarie di persone in stato di bisogno, privandole di quel minimo d’assistenza che costituisce il primo e fondamentale livello di un percorso d’integrazione dell’interessato nel territorio». Secondo la giurisprudenza «il confronto tra le due previsioni normative presenta una parte in cui le stesse sono sovrapponibili (gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza e comportamenti gravemente violenti) e una parte in cui la norma interna sembra andar oltre la previsione europea (violazioni ripetute delle regole dei centri di accoglienza); la compatibilità della norma interna con la previsione europea passa attraverso una lettura della norma interna citata in base alla quale i comportamenti ripetuti, ancorché singolarmente non gravi, assumano una connotazione di gravità proprio per la loro reiterazione, con il risultato interpretativo che comunque la grave sanzione della revoca della misura si correla comunque ad un comportamento grave dell’ospite; ove invece i comportamenti violativi di regole di accoglienza siano non gravi sia singolarmente presi che ove oggetto di ripetizione non risulta integrata la previsione normativa interna; una lettura diversa della legislazione italiana si esporrebbe a dubbi di compatibilità con la norma europea e risulta quindi non accettabile».
In questo quadro anche i soggetti più vulnerabili come le donne con minori, le vittime di violenza e di tortura, le persone malate o con gravi problemi di salute mentale si sono trovati esposti ad un drastico calo dei livelli di assistenza con una forte riduzione del personale specializzato addetto alla loro cura. Alla carenza del sistema di accoglienza pubblico finanziato dal Ministero dell’Interno hanno dovuto fare fronte le associazioni di volontariato, le organizzazioni non governative e singoli cittadini che hanno continuato a garantire inclusione ed assistenza a persone che il sistema avrebbe altrimenti condannato alla invisibilità. Singoli episodi di cronaca sono stati strumentalizzati per diffondere una immagine fortemente negativa dei richiedenti asilo, inclusi i minori sottoposti ad una maggiore protezione, e per screditare gli operatori, in modo da scatenare ovunque manifestazioni di aggressione e di odio nei loro confronti.
Interventi risolutivi e superamento della strumentalizzazione
Non si può accettare che questa situazione di degrado determinato dagli stessi soggetti politici che poi sfruttano le immagini di abbandono e desolazione che derivano dalle loro politiche, possa continuare ancora. Occorre passare ad una proposta complessiva di svolta politica dal punto di vista legislativo e quindi a prassi applicate che segnino una vera discontinuità con quanto finora avvenuto, e che si continua a verificare, malgrado il parziale cambio di governo.
A) Occorre una nuova legge che abroghi il decreto sicurezza 113/2018 ( non solo per le previsioni che abbattono il diritto alla protezione e ridimensionano il sistema di accoglienza) con la reintroduzione della protezione umanitaria come istituto che costituisce attuazione del diritto alla protezione previsto dall’articolo 10 della Costituzione. Tutti coloro che hanno avuto un diniego in base alla applicazione retroattiva del decreto sicurezza 113/2018, imposta dal Ministero dell’interno alle Commissioni territoriali, devono potere ripresentare una nuova richiesta di asilo, se non una richiesta di riesame per il ritiro del diniego in autotutela, senza attendere l’esito del ricorso giurisdizionale.
B) È urgente adottare un provvedimento di regolarizzazione permanente, a regime, sulla base di un contratto di lavoro o di uno stabile rapporto con il territorio e in tutti i casi in cui sia evidente che non ci sono concrete possibilità di rimpatrio. La regolarizzazione deve rivolgersi, anche in assenza di un contratto di lavoro, a tutti coloro che dopo avere presentato richiesta di protezione internazionale hanno atteso anni per la definizione della loro procedura con un esito negativo. Una proposta di emersione dell’irregolarità, a partire dai rapporti di lavoro, ma è stata recentemente bocciata dal Parlamento, con una posizione negativa del governo in carica. Ancora una volta sulla razionalità sono prevalse preoccupazioni elettoralistiche.
C) Per tutti i minori non accompagnati che hanno raggiunto la maggiore età e che ancora attendono l’esito della loro richiesta di asilo occorre adottare un provvedimento urgente che permetta loro il riconoscimento di uno status di protezione di lunga durata, anche per non interrompere i percorsi di inclusione già intrapresi. Normative e prassi attuative di supporto vanno adottate per tutti i neo-maggiorenni.
D) Una normativa specifica dovrà riguardare coloro che hanno subito violenza, le donne con figli minori le vittime di tortura, che vanno aiutati con percorsi di sostegno e una stabile legalizzazione. Tutti coloro che sono arrivati dalla Libia, per le violenze subite in quel paese, ormai in una situazione di guerra civile permanente tra bande e milizie, devono avere riconosciuta almeno la protezione umanitaria, se non un grado più elevato di protezione, ove ne ricorrano i presupposti, indipendentemente dalla situazione nel paese di origine. Come era possibile prima dell’abrogazione della protezione umanitaria. E come sarebbe imposto ancora oggi anche da una interpretazione conforme al testo costituzionale dell’art. 19 del Testo unico sull’immigrazione n. 286/1998. Infatti, in caso di rimpatrio nel paese di origine, dopo le violenze che queste persone hanno subito in Libia, non potrebbero avere alcuna forma di risarcimento e di tutela effettiva dei propri diritti fondamentali.
E) In attesa che l’Unione Europea modifichi sostanzialmente il Regolamento Dublino occorre prevedere un percorso preferenziale per il riconoscimento di uno status di protezione per tutti coloro che vengono riportati in Italia da altri paesi europei e garantire loro uno status di accoglienza dignitoso in linea con gli standard imposti dalle direttive dell’Unione Europea. Vanno avviate attività di supporto a favore di tutti coloro che dall’estero si oppongono con ricorsi giurisdizionali al trasferimento in Italia (cd. dublinati), attesa la situazione di cronica e sistematico default verso il quale si sta avviando il nostro sistema di accoglienza. Una questione che non potrà essere elusa ancora a lungo da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
F) Occorre infine rivedere i criteri di monitoraggio e valutazione dei progetti di accoglienza, che non si limitino soltanto alla mera comparazione dei dati numerici o alla tempistica della rendicontazione, anche a fronte dei cronici ritardi da parte del ministero nella erogazione dei fondi. I controlli devono mirare soprattutto a verificare i risultati in termini di accoglienza e di inclusione senza esporre gli amministratori locali, e gli stessi gli enti gestori, ad attività di controllo finalizzate a scopi di lotta politica, come si è verificato nel caso delle attività ispettive che sono state svolte allo scopo evidente di chiudere l’esperienza di accoglienza diffusa a Riace.
Commenta per primo